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Riforme
possibili 2: la scuola
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OTTOBRE 1996
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Relazione introduttiva. In soli nove articoli, la legge procede a una riforma definitiva del servizio scolastico. Si eliminano le spese di costruzione e manutenzione degli edifici, si assicurano ai docenti compensi di oltre cento milioni l'anno, si liberano gli studenti dagli obblighi di frequenza e d'orario, si offrono più dignitosi compiti al personale di bidelleria. Il tutto senza alcun costo per le casse dello Stato.
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vista la situazione di estrema inefficienza e disorganizzazione in cui versa l'istituzione scolastica nel paese; considerata la sostanziale insoddisfazione del personale docente, il cui stipendio non eguaglia l'incasso quotidiano del bidello coi panini; sentito il parere del corpo discente, che preferisce la campagna, la montagna e il mare ai banchi scolastici; constatato l'arrossamento scrotale del personale di bidelleria, impossibilitato a qualsiasi altra attività nelle otto ore che intercorrono tra una pulizia e l'altra; accertata la crescente nervosità dei presidi, che vedono aumentare gli incarichi e parimenti scemare i compensi; appurata la generale insoddisfazione delle famiglie per le alte tasse e l'ingiustificato costo dei libri si propone la seguente RIFORMA GENERALE DELLA SCUOLA Art. 1. Sono abrogate le scuole di ogni ordine e grado. Gli edifici scolastici dismessi sono ceduti a terzi mediante pubblico incanto. Tutto il personale della scuola viene messo in libertà, con pagamento delle quote di liquidazione spettanti. Art. 2. Sono istituite in ciascun distretto le Aziende Scolastiche Locali (ASL), con il compito di organizzare e dirigere l'Assistenza Scolastica Obbligatoria. Art. 3. Ogni cittadino, giunto in età scolastica, può scegliere il maestro o il professore di suo gradimento consultando la lista dei docenti convenzionati appositamente predisposta dalla ASL competente per territorio. L'assistito può in qualsiasi momento optare per un altro docente a lui più congeniale. Art. 4. Ciascun docente, convenzionandosi con l'Azienda Scolastica Locale, può assistere nelle materie di sua competenza fino a un massimo di 1.500 studenti, per i quali riceverà un compenso forfetario annuo lordo di Lit. 86.360 (ottantaseimilatrecentosessanta) cadauno. Art. 5. Il docente riceve gli assistiti nel suo studio almeno tre volte la settimana, per almeno due ore al giorno. Art. 6. Nel corso della visita, il docente interroga il discente sulla disciplina di sua competenza. Rilevate eventuali carenze nella preparazione, il docente redige una Cedola di Commissione Libraria con l'indicazione dei testi necessari per sanare le lacune mostrate. Nel caso in cui l'assistito rivolga al docente qualche richiesta di chiarimento o domanda che esuli dalle specifiche competenze, il docente rilascia allo studente una Richiesta di Assistenza Specialistica, in virtù della quale, in qualsiasi Università italiana, egli potrà consultare, previo pagamento di ticket, un docente universitario della stessa materia. Art. 7. La Cedola di Commissione Libraria dà diritto alla fornitura dei testi scolastici in essa indicati. La fornitura è gratuita se i libri sono compresi nell'elenco dei testi di fascia A; a metà prezzo se elencati nella fascia B. I libri compresi nella fascia C sono a totale carico dell'assistito. Art. 8. Nel caso in cui lo studente si mostri particolarmente impermeabile a qualsiasi tentativo di acculturazione, o mostri crisi di rigetto nei confronti dei testi scolastici, ovvero abbia difficoltà di qualsiasi genere nell'apprendimento, il docente dispone il ricovero dell'assistito in un Istituto Scolastico per il periodo strettamente necessario. All'uopo, alcuni degli edifici di cui all'art. 1 restano di competenza del Ministero della P.I., che li utilizza per detti interventi. Art. 9. Onde assicurare adeguata occupazione al personale di bidelleria, messo in libertà secondo le disposizioni di cui all'art. 1, nell'intento di lasciare invariato per qualità e quantità il carico lavorativo ad essi attribuito, si dispone con effetto immediato la loro nomina quali Consiglieri di Amministrazione nei Consigli delle costituende Aziende Scolastiche Locali.
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